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	<title>detrazioni fiscali Archivi - Vignol System - Impianti</title>
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	<description>Impianti elettrici</description>
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		<title>110% SuperBonus Detrazioni Edilizie 2022</title>
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		<dc:creator><![CDATA[vignolsystem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus 110%]]></category>
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		<category><![CDATA[Nuova legge di bilancio 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La nuova legge di Bilancio 2022 non ha solo confermato le proroghe alle detrazioni edilizie per il 2022 per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, ma le ha estese fino al 31 dicembre 2024. L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 contiene delle novità importanti in merito alle detrazioni previste per gli interventi edilizi [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #339966;">La nuova legge di Bilancio 2022</span></strong> non ha solo confermato le proroghe alle detrazioni edilizie per il 2022 per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, ma le ha estese <strong><span style="color: #339966;">fino al 31 dicembre 2024.</span></strong><br />
L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 contiene delle novità importanti in merito alle detrazioni previste per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica.<br />
In particolare dispone:<br />
• la conferma fino al 31.12.2024 delle detrazioni ordinarie per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché al bonus verde;<br />
• la proroga, con modifiche, della detrazione del 110% (superbonus), del bonus facciate e del bonus mobili;<br />
• la proroga della facoltà di optare per la cessione del credito / sconto in fattura;<br />
• l’introduzione della nuova detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto del box auto.<br />
I bonus edilizi ordinari per i quali viene disposta la proroga dal 31.12.2021 al 31.12.2024, termine entro il quale devono essere sostenute le relative spese, sono quelli riferiti a:<br />
• interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si usufruisce della detrazione del 50% da ripartire in 10 anni sull’importo massimo di € 96.000 per unità immobiliare (art. 16-bis del Tuir);<br />
• interventi di adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lett. a) del Tuir), da ripartire in 5 anni con un limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare;<br />
• interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali (art. 14 del D.L. 63/2013), da ripartire in 10 quote annuali costanti</p>
<p>Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, risultano confermati la tipologia degli interventi agevolabili riconosciuti fino al 2021 nonché la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione della stessa in dichiarazione dei redditi (sia per gli interventi trainanti, sia per quelli trainati).<br />
Circa l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento e in base alla tipologia dell’edificio oggetto di intervento:<br />
• interventi trainanti eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche spetta la detrazione del:<br />
– 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;<br />
– 70% per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.12.2024<br />
– 65% per le spese sostenute dal 01.01.2025 al 31.12.2025;<br />
• interventi trainanti eseguiti da persone fisiche sulle unità autonome (es. villette, loft) spetta la detrazione del 110% solo per le spese sostenute fino al 31.12.2022, a condizione che entro il 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Usufruendo del Superbonus è possibile inoltre detrarre il 110% anche le spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo</span>,</strong> intervento che risulterà trainato da altri interventi per la valorizzazione energetica dell’edificio.<br />
Nello specifico si può usufruire se si effettuano interventi di:<br />
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.<br />
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici.<br />
• sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici.<br />
È bene ricordare comunque che gli impianti fotovoltaici realizzati dovranno essere collegati alla rete pubblica.<br />
Si dovrà cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche).<br />
È quindi il momento di non lasciarsi sfuggire questa ulteriore occasione per valorizzare la propria abitazione.<br />
Visti i continui aumenti nel costo delle materie prime e del gas, desideri realizzare un impianto fotovoltaico, o effettuare altri interventi di efficientamento energetico?</p>
<p>Contattaci !</p>
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